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PIANO CASA Regione Campania

A cura del Consigliere Comunale Delegato all'Urbanistica ed Edilizia: Geom. Luigi Capone

 

Piano CasaConsiglio Regionale della Campania 

 

 

 

 

 

 

 

Il "PIANO CASA"

della Regione Campania

 

 

 
Sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.C n. 80 del 29 dicembre 2009) è stata pubblicata la L.R. 19/2009, “misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.
 
 

 INVITO - MANIFESTO
 
 Invito - manifesto
 
 

 
 
In sintesi i punti fondamentali del provvedimento approvato dal
Consiglio Regionale della Regione Campania
 
-       Obiettivi e finalità della legge:
La Legge è finalizzata:
a)      al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b)      a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
c)       a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;
d)      all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti:
-       Articolo 4 – Ampliamenti:
Ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 mc e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra;
per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%;
nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.
-       Articolo 5 – Demolizione e ricostruzione:
Au­mento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostru­zione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e del­le pertinenze esterne asservite al fabbricato;
il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente posso variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 60 mq;
è consentito, nella realizzazione dell’intervento, l’incremento dell’altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h) e precisamente alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici generali, fermi restando i limiti inderogabili fissati dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444.
-       Articolo 6:
Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a “prima casa”, intendendosi per “prima casa” quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accerta­mento di conformità, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in mate­ria, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.
-       Articolo 7:
La riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’indi­viduazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostitu­zione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vi­genti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrut­turazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare.
Possono essere individuate dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei singoli proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968.
Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.
Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, da almeno 3 anni,con dimensione di lotto non superiore a 15.000 metri quadrati alla data di entrata in vigore della Legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale.
La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.
Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a 10.000 mc destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al 20% del volume dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.
La legge prevede che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esi­genze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine pe­rentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree nelle quali tali interventi non sono consentiti.
-       Articolo 8:
Oltre a modificare la Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n° 16, Norme sul governo del territorio e s.m.i., prevede che per i sottotetti, realizzati alla data di entrata in vigore della Legge sul “Piano Casa”, e per 18 mesi a decorrere dalla stessa data, vengono applicate le Leggi Regionali n° 15/2000 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti” e la n° 19/2001 “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi …” oltre all’ampliamento delle superfici produttive esistenti ubicati nelle Zone PIP dall’indice di 0,50 a 0,60.
Da precisare che nella nota allegata alla Legge proprio in riferimento all’art. 8 cita che Per i comuni della sub-area 4, tra cui Corbara che è dotata di piano regolatore generale vigente, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani di insediamenti produttivi resta pari a 0,50”.
-       Condizioni per gli interventi - Obblighi:
Il “Piano Casa”, inoltre, prevede che per gli interventi volumetrici di realizzazione degli ampliamenti è obbligatorio:
- l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con l’utilizzo di materiale eco-compatibile, che garanti­scano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente (Protocollo ITACA sintetico);
- il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale che saranno certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori;
- di ditte iscritte regolarmente alla Cassa Edile e che siano in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli art. 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
- alla valutazione della sicurezza dell’immobile con la redazione del fascicolo del fabbricato (articolo 9).
-       Casi di esclusione:
La Legge esclude la realizzazione degli in­terventi volumetrici previsti dagli art. 4, 5 e 7, sugli immobili,che al momento della presentazione della D.I.A. o del Permesso a Costruire risultano:
- realizzati in assenza o in difformità del ti­tolo abitativo, ad esclusione di quelli non condonati la dichiarati come “prima casa”;
- privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento;
- nelle aree individuati dai comuni, provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimenti di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio;
- collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata o a pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, dai piani di bacino;
- collocati nella “zona rossa” a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003;
- definiti di valore storico, culturale e architet­tonico;
- nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
- collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’art. 2 del D.M. n° 1444/68 o comunque assimilabili a quelle individuate dagli strumenti urbanistici comunali e precisamente collocati in ambiti dei centri storici;
- in fase di esecuzione/costruzione con permesso di costruire in corso di validità;
- in territori di riserve naturali regionali e nazionali.
-        Casi particolari:
L’articolo 5 prevede che per gli edifici residenziali e loro frazionamenti, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della Legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
-       Articolo 12 – Norma finale e transitoria:
Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) o Permesso di Costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli art. 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore dalla Legge e devono essere conclusi entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
Inoltre, gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
Il Consigliere Comunale
Delegato all’Urbanistica ed Edilizia
Geom. Luigi Capone
 

 

 


 

Scarica il Bollettino Ufficiale della Regione Campania  n° 80 del 29 dicembre 2009

 

Comune di Corbara
 

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