3.1.K Eventuali riduzioni

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni per l'anno 2020 ai sensi del vigente regolamento.

UTENZE DOMESTICHE:

-riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiare con presenza di diversa abilità certificata art 3 comma 3 Legge 104/1992 con ISEE non superiore a euro 12.000,00;

-riduzione del 10% del dovuto per i nuclei familiari iscritti nell’albo comunale dei compostatori così come previsto art. 12 del Regolamento sul compostaggio domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015;

-riduzione del 20% della sola componente fissa  per

le unità domestiche con superficie non superione a 60 mq con 1 solo occupante ultrasettantenne con attestazione ISEE  non superiore a euro 7.500,00;

-unità domestiche con superficie non superione a 90 mq con nucleo composto da 2 occupanti di cui uno almeno ultrasettantenne  con attestazione ISEE non superiore a euro 7.500,00. al 30/09/2020 alla data di scadenza della presentazione della domanda di riduzione  

-unità domestiche occupata da nucleo composto da almeno 5 con attestazione ISEE..non superiore a euro 7.500,00 validità alla data  del 30/09/2020 data di scadenza della presentazione della domanda di riduzione 
 
UTENZE NON DOMESTICHE
 

-riduzione del 20%  della sola componente variabile per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a-1b e tabella 2 dell’Allegato 1) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi legati all’emergenza Covid-19;

-riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall’inizio dell’attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;

-riduzione del 30 % del dovuto  applicata a chi occupa o detiene locali e/o aree scoperte per uso stagionale o non continuativo ma ricorrente;

-riduzione del 100% di riduzione su locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali.
 
Non è prevista la cumulabilità di più riduzioni ed esenzioni e, in caso di sussistenza dei requisiti, si applicherà sempre quella più favorevole al contribuente.

 

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